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giovedì 28 aprile 2011

GIUSTIZIA è FATTA,Ue: "Clandestini non punibili con carcere"


La Corte di Giustizia del Lussemburgo boccia la legge italiana che introduce il reato di clandestinità punibile con la reclusione perché in contrasto con la direttiva comunitaria sui rimpatri. L'organismo invita il giudice nazionale a disapplicare la legge.  

BRUXELLES - La Corte di Giustizia della Ue boccia la norma italiana che prevede il reato di clandestinità, introdotto nell'ordinamento italiano nel 2009 nell'ambito del "pacchetto sicurezza". Punendo la clandestinità con la reclusione, la norma è in contrasto con la direttiva europea sui rimpatri degli irregolari, spiegano i giudici europei, la cui più importante prerogativa è garantire che la legislazione Ue sia interpretata e applicata in modo uniforme in tutti i paesi dell'Unione.

Laura Boldrini, portavoce dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati, non è sorpresa. "La sentenza è coerente e in armonia con quanto già espresso dai giudici italiani - afferma all'Ansa -. La Corte costituzionale e la Cassazione avevano già rilevato come punire con la detenzione il mancato allontanamento del migrante fosse una misura sproporzionata e inutile". Ora l'Unhcr "auspica che la direttiva Ue sui rimpatri venga quanto prima recepita, poiché stabilisce in modo chiaro le modalità di allontanamento dei migranti irregolari e ribadisce anche l'inderogabilità del principio del non respingimento per richiedenti asilo e rifugiati". Anche Oliviero Forti, responsabile nazionale immigrazione della Caritas, si aspetta "che venga recepita la direttiva dell'Unione europea sui rimpatri e sia rispettata la sentenza europea".


A porre in contrasto la legge italiana con la direttiva comunitaria, si legge in una nota diffusa dalla Corte di Giustizia del Lussemburgo, è la reclusione con cui l'Italia punisce "il cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare che non si sia conformato a un ordine di lasciare il territorio nazionale". Reclusione che compromette la realizzazione dell'obiettivo della direttiva Ue "di instaurare una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio nel rispetto dei diritti fondamentali".

Compromette l'obiettivo della direttiva comunitaria, ad esempio, il caso di Hassen El Dridi, algerino condannato a fine 2010 a un anno di reclusione dal tribunale di Trento per non aver rispettato l'ordine di espulsione. Sentenza che El Dridi ha impugnato presso la Corte d'appello di Trento, da cui è partita la richiesta alla Corte di Giustizia di chiarire se la legge italiana sia in contrasto con la direttiva Ue sul rimpatrio dei cittadini irregolari di paesi terzi.

Secondo i giudici europei, "gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all'insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all'allontanamento coattivo, una pena detentiva, come quella prevista dalla normativa nazionale in discussione, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio nazionale e il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare su detto territorio".

In conseguenza della sentenza Ue, conclude la Corte del Lussemburgo, il giudice nazionale "dovrà quindi disapplicare ogni disposizione nazionale contraria alla direttiva - segnatamente, la disposizione che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni - e tenere conto del principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite, che fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri".

In tema di rimpatri, quindi, la Corte riafferma come gli Stati membri non possano applicare regole più severe di quelle previste dalle procedure della direttiva Ue. Una procedura divisa in più fasi. La prima consiste nell'adozione di una "decisione di rimpatrio", nell'ambito della quale va accordata priorità, spiega ancora la Corte, "a una possibile partenza volontaria, per la quale all'interessato è di regola impartito un termine compreso tra sette e trenta giorni". Nel caso in cui la partenza volontaria non sia avvenuta entro il termine stabilito, "la direttiva impone allo Stato membro di procedere all'allontanamento coattivo, prendendo le misure meno coercitive possibili". Lo Stato può procedere al fermo soltanto "qualora l'allontanamento rischi di essere compromesso dal comportamento dell'interessato". Il trattenimento deve avere "durata quanto più breve possibile", essere "riesaminato a intervalli ragionevoli", deve cessare "appena risulti che non esiste più una prospettiva ragionevole di allontanamento" e la sua durata "non può oltrepassare i 18 mesi". Inoltre, ricorda la Corte di Giustizia, "gli interessati devono essere collocati in un centro apposito e, in ogni caso, separati dai detenuti di diritto comune".

Nel giugno dello scorso anno, la Corte Costituzionale italiana si era invece espressa sull'illegittimità della clandestinità come "aggravante", introdotta nel 2008 col primo "pacchetto sicurezza" del governo e  determinante un aumento di pena fino a un terzo. La Corte Costituzionale aveva considerato "discriminatoria" l'aggravante della clandestinità e in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. La Consulta aveva invece dato un sostanziale via libera al reato di clandestinità, punito con l'ammenda da 5 mila a 10 mila euro.



repubblica.it

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